Sconto in fattura, errata comunicazione: il beneficiario deve segnalare l’errore

Sconto in fattura, l’errore nella comunicazione relativa alla modalità di fruizione deve essere segnalato agli uffici competenti dell’Agenzia delle Entrate dal beneficiario. Lo chiarisce la risposta all’interpello numero 590 del 15 dicembre 2020: l’errata compilazione del modello non determina di per sé l’impossibilità di correzione.

Sconto in fattura, nel caso in cui ci sia un errore nella comunicazione relativa alla modalità di fruizione, è il beneficiario che deve segnalarlo agli uffici dell’Agenzia delle Entrate competenti.

Lo spiega la risposta all’interpello numero 590 del 15 dicembre 2020.

La comunicazione deve ordinariamente essere inviata entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa.

In caso di errore spetta ai clienti, in qualità di fruitori dell’agevolazione dell’ecobonus, segnalare agli uffici competenti dell’Amministrazione finanziaria la volontà di modificare la scelta originaria.

Sconto in fattura, errata comunicazione: il beneficiario deve segnalare l’errore

In caso di errori nella comunicazione della scelta dello sconto in fattura è il beneficiario che deve procedere con una segnalazione agli uffici dell’Agenzia delle Entrate competenti.

Lo chiarisce la risposta all’interpello numero 590 del 15 dicembre 2020 dell’Agenzia delle Entrate.

Il caso concreto è quello presentato dall’istante, in relazione alla scelta dello sconto in fattura per la detrazione prevista per dei lavori agevolati per l’efficientamento energetico realizzati nel 2019.

l’istante riferisce di un errore nella compilazione del modulo “Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di efficienza energetica e rischio sismico effettuati sulle singole unità immobiliari”.

Nello specifico sarebbe stata barrata la casella A, cessione del credito, anziché la casella B, contributo sotto forma di sconto.

Sarebbe inoltre stata inserita la tipologia di cessionario 1, da inserire solo nel caso di cessione del credito.

Nel documento di prassi l’Agenzia delle entrate ricapitola i passaggi per poter usufruire dell’agevolazione mediante lo sconto in fattura e spiega come correggere l’errore nella comunicazione.

A definire le modalità attuative per il recupero delle somme corrispondenti all’agevolazione da parte del fornitore è il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 31 luglio 2019.

Tale provvedimento disciplina l’invio, da parte del soggetto avente diritto, di una comunicazione per l’esercizio dell’opzione dello sconto in fattura o cessione del credito, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa.

Devono essere utilizzati, a pena di inefficacia, il modulo allegato al provvedimento o le funzionalità disponibili nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.

Il documento di prassi del 15 dicembre 2020 chiarisce che:

“l’errata compilazione del modello di comunicazione non determina di per sé l’impossibilità di correggere eventuali errori commessi dai beneficiari della detrazione, sempreché ciò avvenga prima dell’utilizzo del credito qui in esame da parte degli stessi o del fornitore/cessionario.”

Tenuto conto che l’onere di compilare la comunicazione dell’opzione riguarda i soggetti beneficiari delle detrazioni, l’Agenzia delle Entrate ritiene che spetti ai clienti committenti dell’istante, in qualità di fruitori dell’agevolazione, segnalare agli uffici dell’Amministrazione finanziaria competenti la volontà di modificare la scelta originaria.

Per usufruire dell’agevolazione per l’efficienza energetica prevista dall’articolo 14, comma 3.1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, ovvero l’ecobonus, si può scegliere l’opzione dello sconto in fattura.

Tale possibilità è stata introdotta dal decreto Crescita, ovvero dall’articolo 10, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34.

In base a tale disposizione il soggetto che ha diritto alle detrazioni può scegliere di ricevere un contributo dello stesso importo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto.

In altre parole la somma è anticipata dal fornitore che ha effettuato gli interventi, che riceverà un rimborso sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione con modello F24, in cinque quote annuali dello stesso importo e secondo quanto previsto dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

La possibilità sostituisce quella disciplinata al comma 2-sexies, dell’articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013, che prevede invece la fruizione della compensazione in 10 quote annuali dello stesso importo.

Top