Superbonus 110%: attenzione alla data di inizio lavori per il calcolo del limite di spesa

Con l’entrata in vigore del decreto Requisiti tecnici, gli interventi di efficienza energetica che accedono al superbonus 110%, all’ecobonus e al bonus facciate iniziati dal 6 ottobre 2020 dovranno rispettare non solo il tetto massimo complessivo di spesa, ma anche i massimali unitari di costo. La quota di spesa che supererà i limiti massimi previsti non potrà essere portata in detrazione. La data di inizio lavori potrà essere comprovata, qualora prevista, dalla data di deposito in Comune della relazione tecnica di progetto ai fini dell’applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici.

Per gli interventi di efficienza energetica che accedono al superbonus 110%, all’ecobonus e al bonus facciate occorre fare attenzione alla data di inizio lavori.
Se iniziati dal 6 ottobre 2020 dovranno rispettare un doppio limite di spesa: il tetto massimo complessivo di spesa e i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento.
È la conseguenza dell’entrata in vigore del decreto Requisiti tecnici (D.M. 6 agosto 2020).
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Data di inizio lavori

Il 6 ottobre 2020 è quindi la data chiave per sapere se per un determinato intervento di efficienza energetica si applica o meno il decreto Requisiti tecnici.
Infatti, secondo quanto indicato all’art. 12, comma 1, del suddetto decreto, le disposizioni e i requisiti tecnici previsti sono validi per gli interventi la cui data di inizio lavori sia successiva alla sua entrata in vigore (che è appunto il 6 ottobre 2020).
Per gli interventi iniziati prima di tale data, invece, si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007.
Come espressamente previsto al comma 3 dell’art. 12, la data di inizio lavori può essere comprovata, ove prevista, dalla data di deposito in comune della relazione tecnica di progetto, attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici (di cui all’art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 192/2005).

Massimali di costo specifici

Con l’entrata in vigore del decreto Requisiti tecnici, quindi, per i lavori di risparmio energetico iniziati dal 6 ottobre 2020 che danno diritto al superbonus 110%, all’ecobonus (al 50-65-70-75%, ad esclusione del bonus unico dell’80-85% per i lavori di efficienza energetica effettuati congiuntamente con gli interventi sismici) e al bonus facciate (solo se i lavori incideranno da un punto di vista termico o per più del 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio), bisognerà rispettare non solo l’importo complessivo di spesa, ma anche massimali unitari di costo calcolati al metro quadrato o al Kw.
In pratica, fermi restando i limiti generali fissati dalle norme agevolative, l’ammontare massimo delle detrazioni o della spesa massima ammissibile deve essere calcolato nel rispetto dei massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento.
La modalità di determinazione dei massimali di costo di riferimento dipenderà della tipologia di intervento. Le vie da seguire sono indicate nel paragrafo 13 dell’Allegato A.
Se gli interventi ammessi al superbonus 110% nonché per gli altri interventi che prevedano la redazione dell’asseverazione da parte di un tecnico abilitato, i prezzi a cui riferirsi sono i prezzi medi delle opere compiute dei prezziari regionali o provinciali. In mancanza dei prezzari regionali o provinciali, i tecnici potranno rifarsi ai prezzi riportati nelle guide sui “Prezzi informativi dell’edilizia” edite dalla casa editrice DEI – Tipografia del Genio Civile.
Se i prezzari non riportano le voci relative agli interventi, o parte degli interventi da eseguire, il tecnico dovrà determinare i prezzi in maniera analitica, avvalendosi anche dei massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento contenuti nell’Allegato I del decreto Requisiti.
Per gli interventi in cui l’asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione dei fornitori o assemblatori o installatori, l’ammontare della spesa massima ammissibile dovrà essere calcolato sulla base dei massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento contenuti nel predetto Allegato I.
Qualora i costi sostenuti siano superiori ai massimi previsti, la detrazione spetta nel limite dei massimali di spesa. In altre parole, la quota di spesa che supererà i limiti massimi previsti non potrà essere portata in detrazione.

Allegato I

Focalizzando l’attenzione sull’Allegato I, la tabella 1 riporta i massimali unitari di costo dei seguenti gli interventi (sottoposti a dichiarazione del fornitore o dell’installatore):
– riqualificazione energetica;
– strutture opache orizzontali: isolamento coperture;
– strutture opache orizzontali: isolamento pavimenti;
– strutture opache verticali: isolamento pareti perimetrali;
– sostituzione di chiusure trasparenti, comprensive di infissi;
– installazione di sistemi di schermatura solari e/o ombreggiamenti mobili comprensivi di eventuali meccanismi di automatici di regolazione;
– collettori solari;
– caldaie ad acqua a condensazione e generatori di aria calda a condensazione;
– micro-cogeneratori;
– pompe di calore;
– sistemi ibridi;
– generatori di calore alimentati a biomasse combustibili;
– scaldacqua a pompa di calore;
– installazione di tecnologie di building automation.
Come espressamente indicato, i costi esposti in tabella sono al netto di IVA, prestazioni professionali e opere complementari relative all’installazione e alla messa in opera delle tecnologie. In tal caso, senza limiti di spesa.
Ma cosa comporta in pratica i nuovi limiti unitari di spesa? Facciamo alcuni esempi.

Cosa cambia per gli infissi

Prendiamo ad esempio gli infissi.
Mentre per gli interventi iniziati prima del 6 ottobre 2020 è necessario rispettare solo il limite massimo di detrazione, pari a 60.000 euro per unità immobiliare, corrispondente ad una spesa massima di 120.000 euro (aliquota di detrazione: 50% delle spese totali sostenute), per gli interventi con data di inizio lavori dopo il 6 ottobre 2020, fermo restando il limite massimo di detrazione, sarà possibile spendere al massimo:
1) nel caso di sola sostituzione di infissi:
– nelle Zone climatiche A, B e C: 550,00 euro/mq;
– nelle Zone climatiche D, E ed F: 650,00 euro /mq;
2) nel caso di sostituzione di infissi + chiusura oscurante (persiana, tapparelle, scuro):
– nelle Zone climatiche A, B e C: 650,00 euro /mq;
– nelle Zone climatiche D, E ed F: 750,00 euro /mq.
Il massimale non comprende: IVA, prestazioni professionali e spese relative all’installazione e alla messa in opera delle tecnologie.
Esempio 1 – Infissi
Si ipotizzi che si sostituiscono 8 finestre, per un totale di 12 mq. Il costo totale (IVA esclusa) è pari a 6.500 euro.
Per i lavori iniziati prima del 6 ottobre 2020, è ammesso a detrazione il costo totale (6.500 euro) + l’IVA pagata se i soggetti non possono detrarla.
Per i lavori iniziati dopo il 6 ottobre 2020, si dovrà confrontare il costo totale (IVA esclusa) con il massimale di spesa ammissibile ai sensi dell’Allegato I, pari a:
a) per le Zone climatiche A, B e C: euro 6.600 (550×12);
b) per le Zone climatiche D, E ed F: euro 7.800 (650×12).
In tal caso, poiché il massimale di spesa ammissibile è superiore al costo totale (IVA esclusa), è ammesso a detrazione il costo totale (6.500 euro) + l’IVA pagata se i soggetti non possono detrarla.

 

Esempio 2 – Infissi
Si ipotizzi che si sostituiscono 8 finestre, per un totale di 15 mq. Il costo totale (IVA esclusa) è pari a 9.000 euro.
Per i lavori iniziati prima del 6 ottobre 2020, è ammesso a detrazione il costo totale (9.000 euro + l’IVA pagata se i soggetti non possono detrarla.
Per i lavori iniziati dopo il 6 ottobre 2020, si dovrà confrontare il costo totale (IVA esclusa) con il massimale di spesa ammissibile ai sensi dell’Allegato I, pari a:
– per le Zone climatiche A, B e C: euro 8.250 (550×15);
– per le Zone climatiche D, E ed F: euro 9.750 (650×15).
In tal caso:
a) per le Zone climatiche A, B e C: poiché il massimale di spesa ammissibile (euro 8.250) è inferiore al costo totale (IVA esclusa) – euro 9.000 -, la detrazione spetta nel limite del massimale di spesa (8.250 euro) + l’IVA pagata se i soggetti non possono detrarla;
b) per le Zone climatiche D, E ed F: poiché il massimale di spesa ammissibile (euro 9.750) è superiore al costo totale (IVA esclusa), è ammesso a detrazione il costo totale (euro 9.000) + l’IVA pagata se i soggetti non possono detrarla.

Cosa cambia per la domotica

Un altro esempio: i sistemi di building automation.
Il decreto Requisiti per questi interventi di domotica non introduce solamente il limite massimo di costo unitario (Allegato I), ma fissa anche, all’Allegato B, la detrazione massima totale ammissibile, pari a 15.000 euro.
Prima dell’entrata in vigore del decreto Requisiti, per l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda o climatizzazione delle unità abitative non era previsto alcun limite di spesa e di detrazione (Agenzia delle Entrate, circolare 20/E/2016).
Per gli interventi con data di inizio dopo il 6 ottobre 2020, invece, si dovrà applicare il tetto massimo di spesa di 50 euro al metro quadrato, fino ad una detrazione massima di 15.000 euro (aliquota di detrazione: 65% delle spese totali sostenute).
Esempio 1 – Sistemi di building automation
Si ipotizzi che per l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di un sistema di building automation (60 mq) si spenda 2.800 euro (IVA esclusa).
Per i lavori iniziati prima del 6 ottobre 2020, è ammesso a detrazione il costo totale (2.800 euro) + l’IVA pagata se i soggetti non possono detrarla.
Per i lavori iniziati dopo il 6 ottobre 2020, si dovrà confrontare il costo totale (IVA esclusa) con il massimale di spesa ammissibile ai sensi dell’Allegato I, pari a euro 3.000 (euro 50x60mq).
In tal caso, poiché il massimale di spesa ammissibile (euro 3.000) è superiore al costo totale (IVA esclusa), è ammesso a detrazione il costo totale (euro 2.800) + l’IVA pagata se i soggetti non possono detrarla.

 

Esempio 2 – Sistemi di building automation
Si ipotizzi che per l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di un sistema di building automation (75 mq) si spenda 4.500 euro (IVA esclusa).
Per i lavori iniziati prima del 6 ottobre 2020, è ammesso a detrazione il costo totale (4.500 euro) + l’IVA pagata se i soggetti non possono detrarla.
Per i lavori iniziati dopo il 6 ottobre 2020, si dovrà confrontare il costo totale (IVA esclusa) con il massimale di spesa ammissibile ai sensi dell’Allegato I, pari a euro 3.750 (euro 50x75mq).
In tal caso, poiché il massimale di spesa ammissibile (euro 3.750) è inferiore al costo totale (IVA esclusa) – euro 4.500 -, la detrazione spetta nel limite del massimale di spesa (3.750 euro) + l’IVA pagata se i soggetti non possono detrarla.

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/finanziamenti/imprenditoria/quotidiano/2020/10/17/superbonus-110-attenzione-data-inizio-lavori-calcolo-limite-spesa?utm_medium=email&utm_source=WKIT_NSL_IQmatt-00024763&utm_campaign=WKIT_NSL_IQmattEngagedOnly17.10.2020_TFM&utm_source_system=Eloqua&utm_econtactid=CWOLT000004677865&elqTrackId=60d91e0a656d4cc1a5e3b517d6b283e2&elq=352c10dfeff0495fbe688150df2b6dd0&elqaid=58427&elqat=1&elqCampaignId=34393

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